L’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per fruire del credito d’imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici.
Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, sono state infatti pubblicate le definizioni delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Chi può richiedere il Bonus batterie di accumulo
Possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentabili relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (Dl n. 91/2014). Con un successivo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
Come fare richiesta del Bonus batterie di accumulo
L’istanza va inviata all’Agenzia delle Entrate dal 1° marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. La pratica può essere inoltrata direttamente dal contribuente oppure da un intermediario. Entro una settimana lavorativa dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda. Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in detrazione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà comunque essere fruito negli anni successivi.