Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un documento che viene rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco necessario per attestare che un edificio è del tutto conforme alle normative antincendio vigenti.
Il CPI, che ha una validità di 5 anni, al termine dei quali si deve procedere al rinnovo, attesta che il fabbricato rispetta le norme edilizie per la prevenzione degli incendi e che tutti i locali hanno i requisiti di sicurezza necessari a proteggere cose e persone. Il responsabile legale dell’attività o dell’edificio dichiara:
- l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato in precedenza e in fase di progetto;
- di aver mantenuto in efficienza: i sistemi, gli impianti antincendio, i dispositivi e le attrezzature rilevanti, ai fini della sicurezza antincendio;
- di aver assolto agli obblighi previsti dalla norma e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione.
Quando sono presenti impianti di protezione antincendio (ad esempio idranti, sprinkler, rivelatori di incendio) o prodotti/sistemi per la protezione passiva delle strutture (ad esempio rivestimenti protettivi, vernici intumescenti), va allegata inoltre un’asseverazione di un professionista antincendio; quest’ultimo attesta, dopo aver effettuato i dovuti controlli, che sono stati garantiti i requisiti di efficienza e la funzionalità antincendio previsti da progetto.
Il Certificato di Prevenzione Incendi non è sempre obbligatorio per legge: è però obbligatorio per gli edifici definiti nell’Allegato 1 nel D.PR. n. 151 del 1 agosto 2011. Nel documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono elencate le attività considerate a maggior rischio in caso di incendio, e dunque soggette a norme e controlli di prevenzione incendio.
Le attività soggette alla prevenzione incendi sono suddivise in 3 categorie divise per lettera (A, B, C) in base alla semplicità della struttura.
- Categoria A: a basso rischio e standardizzata, in cui rientrano ad esempio le scuole di ogni ordine e grado fino a 150 persone, aziende e uffici fino a 500 persone. Per questi edifici non è obbligatorio chiedere la valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco, che potranno effettuare sopralluoghi a campione.
- Categoria B: a medio rischio, rientrano nella categoria le strutture come asili nido, officine, laboratori con saldatura e taglio dei metalli in cui vengono usati gas infiammabili o comburenti. In questi casi è obbligatorio chiedere la valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco. I sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco sono sempre effettuati a campione.
- Categoria C: ad alto rischio. Nella categoria rientrano le attività con alto livello di complessità, di stabilimenti ed impianti dove si producono e impiegano gas infiammabili e/o comburenti. Per gli edifici che rientrano in questo gruppo sono obbligatori sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi da parte dei Vigili. Al termine dei sopralluoghi viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.
CPI per gli edifici civili
Il Certificato di Prevenzione Incendi è richiesto, oltre che alle aziende, anche per edifici destinati a civile abitazione con altezza dal punto di vista antincendio superiore a 24 metri. L’altezza antincendio è la distanza dalla quota di terra alla quota della soglia della finestra dell’ultimo piano abitabile/agibile. Negli edifici civili è possibile che sia soggetta l’autorimessa se di superficie superiore a 300 m² e la centrale termica se superiore a 116 kW.
In presenza di queste condizioni è compito dell’amministratore curare la prevenzione antincendio, avviare la pratica per richiedere il CPI e domandarne il rinnovo prima della scadenza. Rientra nel suo ruolo anche accertarsi che venga effettuata regolarmente la manutenzione ordinaria e straordinaria di estintori, sensori di rilevamento del fumo e degli impianti antincendio presenti in condominio.
Oltre a questo, l’amministratore è tenuto a mantenere aggiornato il registro dei controlli ed informare il personale che lavora all’interno dell’edificio affinché rispetti le norme antincendio.
La normativa prevede delle sanzioni applicabili in tutti i casi in cui, a seguito del controllo dei vigili del fuoco, si rilevi la mancata presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
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