Il settore delle energie rinnovabili continua a evolversi non solo sul piano tecnologico, ma anche sotto il profilo normativo e autorizzativo. Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3611/2026, sta infatti ridefinendo in modo importante il rapporto tra impianti fotovoltaici, pianificazione urbanistica locale e poteri dei Comuni, introducendo principi destinati ad avere effetti concreti su molti progetti futuri.
Per aziende, enti pubblici e professionisti del settore energetico, comprendere questi nuovi orientamenti diventa fondamentale, soprattutto in un momento storico in cui la transizione energetica rappresenta una priorità nazionale ed europea.
Il caso analizzato dal Consiglio di Stato
La vicenda nasce da un progetto per la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico a terra in area agricola nel Veneto. L’intervento, superiore ai 7 MW di potenza, era stato contestato dal Comune, da residenti e da altri soggetti territoriali per motivazioni ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.
Nonostante le opposizioni, la Regione ha concluso positivamente il procedimento autorizzativo attraverso il PAUR, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ritenendo adeguate le misure di mitigazione previste dal progetto. Il Consiglio di Stato ha successivamente confermato la legittimità dell’intero iter autorizzativo, chiarendo alcuni principi molto rilevanti per il futuro del fotovoltaico in Italia.
Il ruolo del PAUR e la centralità dell’istruttoria tecnica
Uno degli aspetti più importanti evidenziati dalla sentenza riguarda il peso della valutazione tecnica regionale. Secondo i giudici amministrativi, il semplice dissenso del Comune o della Soprintendenza non è sufficiente a bloccare automaticamente un impianto FER, cioè alimentato da fonti energetiche rinnovabili, se l’istruttoria tecnica risulta completa e ragionevole.
Questo orientamento rafforza il ruolo del PAUR come strumento centrale per la gestione dei procedimenti complessi legati agli impianti energetici, limitando la possibilità di introdurre divieti automatici basati esclusivamente su valutazioni generiche o su pianificazioni locali restrittive.
Per il settore fotovoltaico si tratta di un passaggio particolarmente significativo, perché conferma la prevalenza dell’interesse pubblico nazionale legato alla produzione di energia rinnovabile rispetto a posizioni locali non supportate da adeguate motivazioni tecniche.
Completezza documentale e adeguatezza tecnica: la distinzione che cambia i procedimenti
La sentenza introduce inoltre una distinzione molto importante tra “completezza” e “adeguatezza” della documentazione progettuale.
Secondo il Consiglio di Stato, nella fase iniziale del procedimento autorizzativo l’amministrazione deve limitarsi a verificare la presenza formale dei documenti richiesti. La valutazione sulla qualità tecnica degli elaborati e sull’eventuale necessità di integrazioni appartiene invece alla fase istruttoria successiva.
Si tratta di un principio che può incidere profondamente sui tempi autorizzativi degli impianti fotovoltaici, evitando che richieste integrative o contestazioni preliminari possano trasformarsi in strumenti per rallentare indefinitamente l’avvio delle pratiche.
In pratica, una domanda formalmente completa consente al procedimento di partire regolarmente, mentre gli approfondimenti tecnici possono essere gestiti nel corso dell’istruttoria.
Corridoi ecologici e fotovoltaico: niente divieti automatici
Un altro tema affrontato dalla decisione riguarda i cosiddetti corridoi ecologici, aree considerate strategiche per la continuità ambientale e la tutela della biodiversità.
Il Consiglio di Stato chiarisce che la presenza di un corridoio ecologico non comporta automaticamente l’impossibilità di realizzare un impianto fotovoltaico. Ciò che conta è verificare concretamente se il progetto comprometta realmente le funzioni ecologiche dell’area.
Nel caso esaminato, la Regione aveva ritenuto sufficienti diverse opere di mitigazione ambientale, tra cui schermature vegetali, fasce verdi e soluzioni per garantire la permeabilità ecologica e il passaggio della fauna.
La sentenza conferma quindi un approccio tecnico e non ideologico alla valutazione ambientale, basato sull’analisi concreta degli impatti e delle misure compensative previste dal progetto.
Il Comune non ha un potere assoluto di veto
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda infine il rapporto tra pianificazione urbanistica comunale e sviluppo delle energie rinnovabili.
Il Consiglio di Stato ribadisce che gli impianti FER sono opere di interesse pubblico strategico e che il procedimento autorizzativo regionale può produrre anche effetti di variante urbanistica implicita.
Questo significa che il Comune continua ad avere un ruolo importante all’interno della conferenza di servizi e può formulare osservazioni o evidenziare criticità, ma non dispone di un potere assoluto di blocco nei confronti degli impianti fotovoltaici.
Si tratta di un orientamento destinato probabilmente a influenzare molti futuri contenziosi tra amministrazioni locali e operatori del settore energetico, soprattutto nelle aree agricole e nei territori interessati dalla crescita del fotovoltaico a terra.
Una sentenza destinata a incidere sul futuro delle energie rinnovabili
La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione normativa delle energie rinnovabili in Italia. La sentenza rafforza infatti il principio secondo cui la transizione energetica costituisce un interesse pubblico prioritario, pur mantenendo centrale la tutela ambientale e paesaggistica attraverso valutazioni tecniche approfondite e misure di mitigazione adeguate.
Per aziende specializzate nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici come Sogartech, questi sviluppi confermano quanto sia fondamentale affrontare ogni progetto con competenze tecniche avanzate, attenzione normativa e capacità di dialogo con enti e territori, in un settore sempre più strategico per il futuro energetico della Sardegna e dell’intero Paese.

