La geotermia a bassa entalpia rappresenta una delle tecnologie più interessanti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre i consumi di energia da fonti fossili. Negli ultimi anni, infatti, questo sistema è diventato sempre più diffuso anche nel settore residenziale e commerciale grazie alla sua capacità di garantire climatizzazione e riscaldamento sfruttando il calore naturale del sottosuolo.
Per favorire la diffusione di questa tecnologia e semplificare le procedure autorizzative, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente aggiornato la normativa sugli impianti geotermici con un nuovo decreto che modifica il DM 30 settembre 2022. L’obiettivo è rendere più uniforme il quadro amministrativo su tutto il territorio nazionale e facilitare l’installazione degli impianti a servizio di abitazioni, edifici pubblici e attività produttive.
Queste novità rappresentano un passaggio importante anche per il settore dell’impiantistica energetica, perché introducono regole più chiare per progettisti, imprese installatrici e proprietari di immobili che intendono investire in sistemi di climatizzazione sostenibili.
Geotermia a bassa entalpia: come funzionano gli impianti
Gli impianti geotermici a bassa entalpia utilizzano la temperatura relativamente costante del terreno per produrre energia termica destinata al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria.
In particolare, il decreto si concentra sugli impianti con sonde geotermiche a circuito chiuso, cioè sistemi che scambiano calore con il terreno senza prelevare né reiniettare acqua o altri fluidi nel sottosuolo. Il funzionamento si basa su un circuito sigillato che contiene un fluido termovettore in grado di assorbire o cedere energia termica al terreno.
Questo tipo di soluzione è considerato particolarmente sicuro dal punto di vista ambientale e rappresenta una delle tecnologie più efficienti per la climatizzazione degli edifici moderni, soprattutto quando integrata con pompe di calore ad alta efficienza.
Attività libera fino a 50 kW: cosa cambia per gli impianti domestici
Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto riguarda la distinzione più chiara tra gli impianti realizzabili in attività libera e quelli soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
Gli impianti più piccoli, tipicamente destinati alle abitazioni private o a edifici di dimensioni contenute, potranno essere installati senza procedure autorizzative complesse. Rientrano infatti in attività libera gli impianti geotermici con:
- sonde orizzontali fino a 2 metri di profondità
- sonde verticali fino a 80 metri
- potenza termica inferiore a 50 kW
Questo significa che molti sistemi destinati alla climatizzazione di abitazioni unifamiliari o piccoli edifici potranno essere realizzati con iter amministrativi molto più rapidi, riducendo tempi e costi burocratici.
PAS fino a 500 kW: procedure semplificate per edifici più grandi
Gli impianti di dimensioni maggiori, destinati ad esempio a condomini, strutture ricettive, edifici pubblici o attività produttive, rientrano invece nella Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
Il decreto prevede che siano gestiti con questa procedura gli impianti con:
sonde orizzontali fino a 3 metri di profondità
sonde verticali fino a 250 metri
potenza termica inferiore a 500 kW
L’innalzamento delle soglie consente quindi di ampliare il numero di impianti realizzabili con iter amministrativi semplificati, favorendo la diffusione della geotermia anche in ambito industriale e terziario.
Quando l’installazione può rientrare nelle procedure semplificate
Affinché gli impianti possano rientrare nei regimi semplificati previsti dal decreto, l’intervento non deve comportare modifiche sostanziali all’edificio.
La realizzazione delle sonde geotermiche negli edifici esistenti può avvenire infatti solo se l’installazione non comporta cambio di destinazione d’uso, interventi sulle parti strutturali, aumento delle unità immobiliari o modifiche ai parametri urbanistici.
Nel caso di nuove costruzioni, invece, l’impianto geotermico dovrà essere incluso nel titolo edilizio dell’edificio e progettato nel rispetto delle destinazioni urbanistiche previste.
Un aspetto importante chiarito dal decreto riguarda anche l’inquadramento normativo di queste installazioni: gli impianti a circuito chiuso vengono infatti esclusi dalla disciplina mineraria e classificati come piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.
Le prescrizioni tecniche per progettazione e installazione
Oltre alle semplificazioni amministrative, il decreto introduce alcune indicazioni tecniche fondamentali per la progettazione e la realizzazione degli impianti.
Tra le prescrizioni più rilevanti rientra la distanza minima delle sonde verticali dai terreni confinanti, che deve essere almeno pari a 4 metri dal confine, valore che deve essere asseverato dal progettista. Per le sonde orizzontali, invece, la distanza di rispetto deve essere pari alla profondità dello scavo.
Per gli impianti con potenza compresa tra 50 kW e 500 kW è inoltre richiesto uno studio specifico del terreno tramite TRT (Test di risposta termica) oppure attraverso una campagna di indagini geologiche e termiche del sito.
Gli impianti di dimensioni minori possono invece basarsi anche su dati geologici già disponibili o su stratigrafie dell’area.
Il decreto richiama inoltre le norme UNI di riferimento e impone l’utilizzo di materiali e fluidi termovettori a basso impatto ambientale, vietando l’impiego di sostanze che possano alterare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno o delle falde acquifere.
Le operazioni di perforazione devono essere eseguite sotto la supervisione di professionisti con competenze geologiche e ambientali e affidate a imprese specializzate nella perforazione e nello scavo.
Registri regionali e piattaforma SUER
Il provvedimento introduce anche nuovi adempimenti digitali per la tracciabilità degli impianti geotermici.
Per gli interventi in attività libera, il modello unico semplificato dovrà essere trasmesso tramite la piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili) entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.
Per gli impianti realizzati tramite PAS, invece, sarà necessario utilizzare il modello unico PAS.
Le Regioni e le Province autonome dovranno inoltre istituire o aggiornare entro 180 giorni i registri telematici delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, che includeranno dati tecnici degli impianti, controlli a campione e strumenti cartografici con eventuali vincoli territoriali.
Geotermia e transizione energetica negli edifici
La semplificazione normativa introdotta dal MASE rappresenta un passo importante verso la diffusione della geotermia negli edifici italiani.
Questa tecnologia consente infatti di ridurre in modo significativo i consumi energetici, migliorare il comfort abitativo e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalle politiche europee per il clima.
Per aziende e progettisti del settore impiantistico, le nuove regole offrono un quadro più chiaro e stabile per lo sviluppo di sistemi energetici sostenibili destinati all’edilizia residenziale, commerciale e industriale.

