A settembre 2021 il Governo Italiano ha presentato tre decreti – entrati in vigore a partire dal 25 settembre 2022 – che apportano delle sostanziali modifiche alla normativa sugli impianti antincendio e sulla sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è quello di abbattere gli infortuni e le morti sui luoghi di lavoro e di migliorare la capacità di intervento degli impianti antincendio.
Il Decreto Ministeriale del 1 Settembre 2021
Il Decreto Ministeriale del 1 Settembre 2021 ha come argomento il controllo degli impianti, delle attrezzature e di tutti i sistemi antincendio utilizzati nei contesti lavorativi. Nel primo allegato si fa riferimento a questioni che riguardano le modalità di attuazione delle manutenzioni periodiche e di tutti i controlli che devono essere eseguiti per avere la certezza che i dispositivi e i vari sistemi di sicurezza antincendio funzionino correttamente in caso di emergenza. Una novità riguarda l’obbligo di avere un registro dei controlli in cui bisogna riportare i dati relativi ai controlli periodici e agli interventi di manutenzione su tutti gli impianti antincendio presenti.
Nello stesso DM è presente anche un Allegato II che fa riferimento alla qualifica dei tecnici che devono occuparsi della manutenzione: sono stati chiariti e definiti i percorsi di formazione che devono essere seguiti dal personale qualificato. Il DM parla anche di sorveglianza e impone che tutti i sistemi debbano essere sorvegliati con regolarità da lavoratori appositamente qualificati per lo scopo.
Il Decreto Ministeriale del 2 Settembre 2021
Il Decreto Ministeriale del 2 Settembre 2021 definisce i criteri della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro durante il normale utilizzo dell’impianto e in caso di emergenza. Il documento indica infatti le operazioni da svolgersi in situazioni di forte rischio e illustra come sviluppare i piani di emergenza.
Importanti novità riguardano le modalità con cui vengono individuati gli addetti alla prevenzione incendi, quali sono i corsi di formazione a cui devono sottoporsi e come dovrà essere gestito nel tempo l’aggiornamento, con l’introduzione della possibilità di sfruttare per la formazione e l’aggiornamento la modalità a distanza (FAD) sincrona.
Il decreto introduce anche alcune novità per quanto riguarda la valutazione del rischio di incendio in base all’attività che viene svolta. Il rischio non viene più valutato solo in funzione del numero di lavoratori presenti in quel luogo ma anche in base al numero degli occupanti presenti all’interno dell’attività in un determinato momento.
Il Decreto Ministeriale del 3 Settembre 2021
Il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021 infine, introduce nuove misure per evitare l’innesco di un incendio e di limitarne le conseguenze, ricordando come queste attività debbano comunque andare a sommarsi alle misure precauzionali già in essere.
Le novità più importanti riguardano la valutazione dei rischi di incendio che deve essere di fatto complementare a quelle del rischio di esplosione. Per tutti quei luoghi di lavoro che rientrano nel livello 1 (basso rischio incendio) la valutazione deve essere effettuata rispetto a quanto introdotto dall’allegato I del nuovo Decreto Ministeriale, mentre per gli altri livelli si continua a far riferimento al precedente Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015.
Nel nuovo decreto variano anche i criteri di progettazione dei sistemi antincendio, con le relative conseguenze anche per quanto riguarda le imprese che dovranno occuparsi della realizzazione e della gestione dell’esercizio dell’impianto e di tutti i sistemi di sicurezza.
Attenzione: le nuove norme sono retroattive! Tutti gli impianti precedenti all’emanazione del nuovo decreto devono essere adeguati, aggiornando tutta la documentazione obbligatoria per legge e gestendo tutte le modifiche ai dispositivi che dovessero rendersi necessarie.
Desideri maggiori informazioni?
Proteggere la tua casa o la tua azienda in Sardegna è possibile, grazie a Sogartech. Contattaci ai nostri recapiti telefonici 070.238671 – 338.2032333 – 333.3939676 oppure scrivi all’indirizzo info@sogartech.it