Il desiderio di sicurezza per sé, per i propri cari e per i propri beni materiali è del tutto comprensibile e condivisibile. Per questo esistono soluzioni avanzate per la sicurezza di cose e persone, come i nostri sistemi di videosorveglianza o i sistemi antifurto più moderni, capaci di rendere pressoché inviolabile la nostra proprietà.
Il desiderio di tenere sotto controllo la nostra abitazione però ha dei limiti ben precisi definiti dalla Legge. Per sintetizzarli abbiamo preso come riferimento un interessante articolo del puntualissimo sito di informazione “La Legge per tutti”.
Telecamere e privacy dei vicini
Il principio cardine da seguire – spiegano gli avvocati che collaborano con la redazione del sito di consulenza legale – è il seguente: per evitare che la videosorveglianza possa violare la riservatezza di altre persone, occorre che le telecamere vengano posizionate in modo tale da perseguire unicamente lo scopo per cui sono installate, cioè per tutelare la sicurezza di chi vive in un determinato immobile. Questo significa che le telecamere di videosorveglianza devono limitarsi a registrare ciò che accade nell’immediata prossimità della propria abitazione. Ad esempio, un sistema di videosorveglianza che punta le telecamere verso la porta d’ingresso, le finestre e il proprio giardino è sicuramente legale, poiché esse riprendono solamente ciò che accade nelle immediate vicinanze della proprietà di chi ha deciso di adottare un sistema di sicurezza del genere.
Come specificato dagli esperti di “La Legge per tutti”, un sistema di videosorveglianza esterna legale non deve riprendere luoghi di privata dimora o aree che sono sottratte alla vista degli altri. Ad esempio, un sistema di videosorveglianza con telecamere collocate all’esterno in grado di riprendere anche l’ingresso dell’abitazione del vicino è sicuramente illecito. Lo stesso si dica per le telecamere in grado di riprendere ciò che accade nell’appartamento del vicino perché puntate verso la finestra (in questo caso, il rischio è di commettere il reato di interferenze illecite nella vita privata – art. 615-bis cod. pen.). Da questo possiamo desumere la regola per cui la videosorveglianza viola la privacy tutte le volte in cui esula dal proprio scopo (la sicurezza) e si “intromette” nella vita privata altrui.
Telecamere sulla strada
Altro scenario illustrato dalla testata “La Legge per tutti” è quella della videosorveglianza le cui telecamere puntano sulla strada, una piazza o, comunque, su altro luogo pubblico. La legge (art. 96, legge n. 633/1941) vieta la diffusione di immagini che non sia autorizzata dal diretto interessato; ciò significa che, se il sistema di videosorveglianza riprende alcune persone per strada, le immagini non potranno essere pubblicate o distribuite senza l’espressa liberatoria della persona ripresa, a meno che il volto o i tratti identificativi di questa non siano alterati in modo da renderla irriconoscibile.
Da tanto si evince che il filmato realizzato per uso esclusivamente personale (nello specifico, per tutelare la propria sicurezza) è legale, senza che occorra alcun permesso. È lecita, inoltre, la videosorveglianza che riprenda solamente una parte di strada pubblica, indispensabile per tutelare la propria proprietà. Si pensi a una casa situata a pianterreno la cui porta d’ingresso dia direttamente sulla via pubblica: in un caso del genere, riprendere una piccola porzione della strada sarà legale, tanto più se le videocamere sono puntate in modo da riprendere solamente i piedi dei passanti, così da non renderli identificabili.
Dunque un sistema di videosorveglianza esterno non viola la riservatezza se il fine è solamente quello di tutelare la propria sicurezza. Per fare ciò, le telecamere possono essere puntate in maniera tale da non riprendere il viso dei passanti.
Come chiarito dal Garante della Privacy con un provvedimento del 2010 (Garante Privacy, provv. 8.04.2010 punto 6.2.5.), nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).
Telecamere su garage o posto auto
Gli stessi principi – spiegano i legali di “La Legge per tutti” valgono anche per il garage o il posto auto: è consentito installare un sistema di videosorveglianza senza obblighi di cartelli o comunicazioni preventive, né consensi del condominio, se le immagini riprendono solo i propri spazi, non invadono quelli comuni all’edificio o del vicino.
Non è invece possibile installare le telecamere nel garage puntandole verso l’abitazione, se viene ripresa anche la proprietà privata del vicino. Un’operazione del genere, come spiegato poco fa, risulterebbe invasiva della privacy.
L’impianto di videosorveglianza dovrà dunque essere installato direttamente all’esterno dell’abitazione che si intende proteggere, puntando le telecamere verso il proprio ingresso, il giardino o, eventualmente, quel tratto di strada pubblica indispensabile per tutelare la proprietà privata.